Pace contributiva e riscatto studi universitari: chiarimenti e scadenze. L’Inps, mediante messaggio n. 1921/2021, fornisce chiarimenti in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cd. “pace contributiva”) e sul diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4).
Viene precisato che le disposizioni precedentemente illustrate nella circolare Inps n. 106/2019 (commi da 1 a 5, articolo 20, DL. 4/2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cd. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
Dunque, in riferimento alla presentazione della sola domanda suddetta, questa, è limitata salvo proroga al triennio 2019-2021: termine ultimo rimane, pertanto, il 31 dicembre 2021.
Per ciò che concerne il riscatto di corsi di studio universitari con modalità “agevolate” (comma 5-quater, art. 2, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184) è invece attivabile anche negli anni successivi al 2021.
Pace contributiva e riscatto studi universitari: chiarimenti e scadenze