Obblighi contributivi in caso di rinuncia al preavviso dopo il licenziamento. La Corte di Cassazione con sentenza n. 12932 del 13 maggio 2021 ha statuito che l’obbligazione contributiva relativa all’indennità di mancato preavviso permane anche se il datore di lavoro e il dipendente sottoscrivono un accordo transattivo successivo al licenziamento con cui rinunciano agli effetti del preavviso.
I giudici della Corte hanno raggiunto tale conclusione partendo dal principio che l’obbligazione contributiva che risiede in capo dal datore di lavoro in relazione al periodo di preavviso a seguito di licenziamento, sussiste a prescindere dal fatto che la retribuzione cui esso si riferisce sia stata versata o il lavoratore vi abbia rinunciato. Ciò in quanto l’obbligazione contributiva nasce ex lege e con natura di obbligazione pubblica su cui la volontà delle parti non può incidere regolandola in maniera diversa.
Nella causa in questione la Corte di legittimità afferma che l’accordo transattivo con il quale il lavoratore e il datore di lavoro hanno pattuito la sostituzione del licenziamento con la risoluzione consensuale e allo stesso tempo rinunciato all’indennità sostitutiva del mancato preavviso, si colloca in un momento successivo all’intervenuta maturazione dell’obbligo contributivo. In questa ipotesi risulta, quindi, che l’obbligazione contributiva si è già prodotta nel rapporto assicurativo e il datore di lavoro rimane tenuto al versamento dei contributi sull’indennità di mancato preavviso.
Obblighi contributivi in caso di rinuncia al preavviso dopo il licenziamento

