Nullo il licenziamento se non è decorso il periodo di comporto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23674 del 28 luglio 2022, ha ribadito che è nullo il licenziamento intimato nei confronti del lavoratore assente per motivi di salute e avvenuto nell’ultimo giorno del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva.
Precedentemente, le Sezioni Unite con la sentenza n. 12568 del 2018 hanno dato continuità alle diverse sentenze che consideravano nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto (cfr. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 1404/12; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91).
Nel caso in esame la Cassazione, non concorde con quanto inizialmente stabilito dalla Corte d’Appello, ha considerato tale licenziamento illegittimo in quanto irrogato l’ultimo giorno del comporto.
Secondo tale sentenza, l’interpretazione dell’art. 2110, comma 2, c.c. non consente soluzioni diverse, trattandosi di norma imperativa volta a tutelare il diritto al lavoro ed alla salute. Infatti, per la sentenza, la salute non può essere protetta del modo adeguato se non all’interno di tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatisi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere il posto di lavoro.
Sulla base delle suddette motivazioni, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso della lavoratrice dichiarando nullo il licenziamento.
Nullo il licenziamento se non è decorso il periodo di comporto.

