Nozione di insubordinazione nel licenziamento disciplinare. Con ordinanza n. 3277/2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha affermato che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, dovendo implicare necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.
Il caso di specie: a seguito di un diverbio col proprio responsabile, il lavoratore abbandonava il luogo di lavoro e veniva licenziato per insubordinazione; lo stesso agendo in giudizio soccombeva sia in primo che in secondo grado, ricorrendo infine alla Suprema Corte di Cassazione.
Per quel che concerne la valutazione del comportamento oggetto di sanzione disciplinare “non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario“.
In base alle considerazioni suddette, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa confermando la legittimità del licenziamento.
Nozione di insubordinazione nel licenziamento disciplinare

