NASpI: cessazione del rapporto di lavoro durante la liquidazione giudiziale. L’INPS, con la circolare n. 21/2023 ha indicato i requisiti per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa, nonché nelle ipotesi introdotte con gli artt. 189 e 190 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), ovvero nel caso di cessazione del rapporto lavorativo per recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.
L’istituto ha specificato che le dimissioni per giusta causa, regolamentate dal co. 5 dell’art. 189, rassegnate dal dipendente nella fattispecie in esame hanno effetto dall’apertura giudiziale con efficacia retroattiva rispetto al momento in cui vengono date.
L’istituto che la decorrenza di 68 giorni per richiedere la NASpI ha inizio con la rassegnazione della dimissioni e non con la sua cessazione.
Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, si precisa che nelle fattispecie di cui alla presente circolare la prestazione decorre:
1) dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2) dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
NASpI: cessazione del rapporto di lavoro durante la liquidazione giudiziale

