NASpI anticipata e DIS-COLL: vietata la sovrapposizione. L’INPS con messaggio n. 4658/2019 fornisce chiarimenti per ciò che concerne l’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione.
L’articolo 8 co. 1 del D.Lgs n.22/2015 prevede per il lavoratore avente diritto alla corresponsione naspi, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo stesso di tale indennità, a titolo incentivo al fine di procedere all’avvio di un’attività autonoma, impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
L’articolo 8 co. 4, stabilisce, invece, che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata NASpI, è tenuto alla restituzione dell’ammontare della stessa per intero.
In sostanza, la restituzione della NASpi ottenuta anticipatamente deve essere restituita solo nelle ipotesi nelle quali il lavoratore vada a sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza teorico dell’indennità.
Al contrario, la restituzione non è prevista qualora il lavoratore si rioccupi con un rapporto di lavoro parasubordinato; infatti, ciò potrebbe determinare il fatto che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro di collaborazione, durante il periodo teorico di spettanza della Naspi, già percepita in forma unica e anticipata, il lavoratore potrebbe presentare una domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL e, dunque, ottenere una doppia forma di tutela per lavoratori disoccupati.
A tal riguardo, l’istituto chiarisce che al fine di evitare questa sovrapposizione, il lavoratore rioccupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che vede cessare tale tipologia di rapporto, durante il periodo teorico di spettanza della naspi erogata anticipatamente, potrà accedere alla DIS-COLL, ma quest’ultima verrà riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Fonte: INPS
NASpI anticipata e DIS-COLL: vietata la sovrapposizione.

