Min. Lav.: Contratto di espansione novità per il 2019 e il 2020

Min. Lav.: Contratto di espansione novità per il 2019 e il 2020. Il Legislatore, con il D.L n. 34/2019 ha apportato modifiche all’articolo 41 D.lgs. 148/2015 in materia di contratto di espansione e ha introdotto una procedura agevolata per l’accesso al pensionamento di alcune particolari tipologie di lavoratori.

Nello specifico, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019 fornisce chiarimenti sull’applicazione del predetto istituto e sulle caratteristiche del contratto di espansione. Le imprese con più di 1.000 unità lavorative, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, potranno sottoscrivere contratti di espansione che determinino “una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità”.

Il contratto, di natura gestionale, deve contenere le seguenti caratteristiche:

  • Il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • La programmazione temporale delle assunzioni;
  • L’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro;
  • Relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

In sede di accordo governativo, le imprese potranno raggiungere anche un accordo di mobilità non oppositiva che, consentirà al datore di lavoro di risolvere i contratti e riconoscere ai lavoratori un’indennità mensile (comprensiva della NASPI eventualmente spettante) commisurata al trattamento pensionistico lordo del lavoratore maturato al momento della cessazione.

I lavoratori che possono prestare il consenso all’uscita anticipata, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • i lavoratori devono aver conseguito il requisito contributivo per il conseguimento della pensione;
  • lavoratori che matureranno l’accesso alla pensione anticipata entro 5 anni.

Qualora il lavoratore in commento, maturi per primo il diritto al conseguimento del diritto a pensione anticipata, il datore di lavoro è obbligato a versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto a pensione. Ovviamente, dal predetto obbligo, sono da detrarre i periodi coperti da contribuzione figurativa derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La predetta circolare precisa inoltre che, ai lavoratori che aderiscono al suddetto “scivolo” pensionistico “le eventuali e successive norme e riforme pensionistiche non potranno in alcun caso modificare i requisiti per conseguire il diritto all’accesso alla quiescenza certificato al momento dell’adesione alla procedura di prepensionamento”.

Min. Lav.: Contratto di espansione novità per il 2019 e il 2020.

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