Milleproroghe: le novità introdotte in sede di conversione in Legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la Legge n. 26/2016, di conversione del D.L. “Milleproroghe” 2016 (Decreto-legge 30 dicembre 2015).

Tra le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. Milleproroghe, si segnalano le seguenti novità introdotte dall’articolo 2 quater (Proroga di termini in  materie  di  competenza  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Contributo di licenziamento e cambi d’appalto

Il primo comma  del suddetto articolo dispone la proroga per il 2016 della previsione contenuta nella Legge Fornero (art. 2 c. 34, L. 92/2012) secondo cui  il contributo di licenziamento non è dovuto per i  licenziamenti  effettuati  in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni presso altri datori di lavoro ed in caso di interruzione di  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili, per completamento delle  attività  e  chiusura  del  cantiere.

Contratti di solidarietà ante 24 settembre 2015

Il secondo comma dell’articolo 2 quater prevede che in caso di contratti di solidarietà stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la  stessa  data,  l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per  il  solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione  persa  a  seguito  della  riduzione  di orario.

Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori anziani

Grazie al terzo comma della suddetta norma, il Ministero del lavoro ha 90 giorni di tempo (e non più 60), dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per emanare il decreto che regolerà le modalità di esercizio della facoltà, concessa ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre l’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata (L. 208/2015, art. 1, comma 284).

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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