Messaggio INPS: Assegno di natalità. L’11 dicembre L’INPS, con il messaggio n. 4679, ha specificato che l’assegno di natalità, che è stato istituito con la legge n.190/2014, è stato confermato, da ultimo, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
L’Istituto precisa che, per l’anno 2020, il beneficio viene riconosciuto, nella misura minima, anche in assenza di un ISEE in corso di validità, purché sussistano tutti gli altri requisiti e fatta salva la possibilità di effettuare possibili integrazioni a seguito di successiva presentazione dell’ISEE.
Per le domande che, invece, sono state presentate negli anni 2017 e 2019, si continua ad applicare la normativa di riferimento, ovvero la legge n. 190/2014 e il decreto-legge n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018.
Ciò comporta che per gli eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019 per poter richiedere l’assegno è stato necessario presentare, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che hanno validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.
Da una verifica dei sistemi informativi da parte dell’INPS è risultato che molti avendo già presentato domanda per fatti avvenuti nel 2017 e 2019 non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2020; di conseguenza è stata sospesa l’erogazione.
Affinché si possa continuare ad erogare il beneficio, è necessario che i cittadini presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Fonte: INPS
Messaggio INPS: Assegno di natalità