Malattia: diritti e doveri dei lavoratori subordinati. In questi giorni di piena emergenza causata dalla diffusione epidemiologica da COVID-19, molti datori di lavoro si stanno trovando nella situazione di dover gestire le assenze dei lavoratori posti in quarantena obbligatoria mediante l’applicazione dell’istituto della malattia.
Può, quindi, risultare utile effettuare un riepilogo sull’Istituto in oggetto, che ovviamente ha valenza anche in tutti gli altri casi disciplinati dalla normativa di riferimento.
Definizione di malattia: ci si riferisce ad uno stato patologico che comporta una incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione. Rientrano in tale nozione anche situazioni non direttamente collegabili all’alterazione psicofisica del lavoratore, come ad esempio, la necessità da parte del dipendente, di essere sottoposto a particolari terapie, periodi di convalescenza.
La malattia determina una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione, posta a carico del datore di lavoro, in quanto la stessa non determina una risoluzione del rapporto, ma la sua sospensione con conseguente riammissione nel posto di lavoro una volta terminato il periodo di astensione del lavoratore.
Infatti, durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore, a causa della malattia stessa, per un periodo normalmente determinato dai contratti collettivi (periodo di comporto) generalmente quantificato in 180 giorni per anno civile.
Durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione che potrà essere:
- A carico del datore di lavoro
- A carico INPS: in questo caso l’istituto eroga una indennità che potrà essere eventualmente integrata dal datore di lavoro
Tra gli adempimenti del lavoratore rientrano:
- La comunicazione tempista dell’assenza al datore di lavoro, secondo tempi e modi previsti dal CCNL di riferimento;
- La certificazione della malattia mediante invio telematico del relativo certificato medico direttamente dal medico all‘INPS. I datori di lavoro potranno avere disponibilità del certificato medico all’interno del sito dell’Istituto previdenziale nella sezione “Prestazioni e servizi/consultazione attestati di malattia per i datori di lavoro”.
- Farsi trovare nella propria abitazione durante le cosiddette fasce di reperibilità (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00) dai medici che effettuano le visite fiscali.
L’indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (dato che i primi tre giorni sono di “carenza” e se previsto dal CCNL verranno indennizzati a totale carico dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia).
Nel dettaglio, l’indennità è corrisposta ai lavoratori nella seguente misura:
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno;
- 66,66% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno.
L’indennità di malattia, sia per la quota a carico azienda che per la quota a carico INPS, è erogata direttamente dal datore di lavoro in busta paga e conguagliata, per sola parte di competenza dall’INPS, direttamente mediante denuncia Uniemens.
Infine, cosa avviene nel caso di “cumulo” tra malattia e ferie?
Nell’ipotesi di malattia intervenuta prima delle ferie, la stessa prosegue fino ad avvenuta guarigione determinando la mancata fruizione delle ferie che verranno godute successivamente.
Viceversa, nel caso di malattia intervenuta durante le ferie, le ultime vedranno sospeso il loro decorso in quanto risulta compromessa la possibilità di recupero delle energie psicofisiche, così come sancito dalla pronuncia n. 616/1987 della Corte Costituzionale.
Malattia: diritti e doveri dei lavoratori subordinati

