L’indoneita’ fisica rientra nel blocco dei licenziamenti. Il tribunale di Ravenna tramite la sentenza del 7 gennaio 2021, ha espresso come le misure emergenziali circa la moratoria dei licenziamenti estenda in via pacifica i suoi effetti al licenziamento del lavoratore il cui medico abbia accertato la sussistenza di requisiti fisici che gli impediscano di svolgere la propria mansione.
Ciò che non viene condiviso dall’organo giurisprudenziale è la lettura data dalla società licenziataria, secondo cui l’inidoneità fisica nello svolgere le mansioni non rientri nelle ragioni previste dalla normativa e che il divieto possa essere attuato solo in virtù di ragioni strettamente economiche.
la tesi sostenuta dal giudice di Ravenna viene rafforzata dall’osservazione che egli stesso fa leggendo quanto disposto all’interno del Dl 18/2020 all’art.46 secondo cui l’interdizione del licenziamento riguarda le fattispecie di giustificato motivo oggettivo, all’interno della quale bisogna ricondurre l’inidoneità fisica della risorsa e che rientrano all’interno di questo perimetro le misure cautelative della la salute sociale ed economica alla base del decreto emergenziale.
L’indoneita’ fisica rientra nel blocco dei licenziamenti

