Licenziamento per superamento del periodo di comporto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 175 e 177 del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore terziario, ogni periodo di comporto ha durata di 180 giorni. Quando nel caso di un infortunio segue, anche senza soluzione di continuità, un periodo di assenza per malattia, inizia a decorrere dall’insorgenza della malattia stessa un distinto termine di 180 giorni; di conseguenza non può procedersi a licenziamento per superamento del periodo di comporto se non quando sia decorso interamente il periodo suddetto.
In base a queste considerazioni, precisa la Cassazione, l’assenza formalmente imputata a permessi non retribuiti ma connessa alla permanenza del medesimo stato patologico conseguente al primo infortunio, non può essere considerata come una nuova malattia; viene dunque escluso l’inizio di un nuovo periodo di comporto.
I fatti: una dipendente veniva licenziata per superamento del periodo di comporto. Il reclamo avverso la sentenza di primo grado effettuato dall’interessata veniva respinto con la seguente motivazione: «non sussistesse alcuna effettiva cesura fra il periodo di sospensione della prestazione per l’infortunio occorso alla dipendente in data 22 maggio 2015 e quello successivo alla presunta cessazione dello stesso in data 10 novembre 2015, dovendo imputarsi entrambi i periodi al medesimo accadimento storico e non, invece, a due distinti episodi di malattia susseguitisi nel corso dell’anno solare ed entrambi rispettosi del termine di 180 giorni previsto dalla contrattazione collettiva come ritenuto dal Tribunale».
La lavoratrice impugnava la sentenza di secondo grado in Cassazione, anche in questo caso senza successo. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l’interpretazione del Giudice territoriale risultava corretta; la stessa dopo aver richiamato tutti i periodi di sospensione che si erano susseguiti tra il 22 maggio e l’11 novembre 2015, precisava che in tale ultima data l’interessata fosse abile al servizio ma inidonea alle sue mansioni specifiche; per questo motivo veniva collocata in ferie fino al 17 novembre e poi in permesso retribuito fino al 22 dello stesso mese, anche a seguito di sua accettazione. Il periodo 11-22 novembre costituiva continuazione dell’infortunio solo formalmente, in quanto persistendo il medesimo stato patologico consistente in una trauma distorsivo alla spalla, non poteva questo che ricollegarsi all’infortunio “originario”, con l’unica differenza che la sospensione del lavoro non veniva imputata allo stato patologico bensì, in accordo tra le parti, a permessi non retribuiti.
Licenziamento per superamento del periodo di comporto

