Licenziamento giustificato per il rifiuto alla formazione. La Cassazione è stata incaricata di valutare la legittimità dell’opposizione posta dal lavoratore ad effettuare eventuali corsi di formazione e di aggiornamento.
Con l’ordinanza n. 12241 del 9 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha deciso che la sanzione irrogata dalla società poteva ritenersi giustificata dalla grave condotta del lavoratore.
Il caso specifico valutato dalla Corte è quello di un dipendente al quale è stato chiesto di effettuare dei corsi di formazione. Tali corsi non avrebbero comportato sacrificio degli istituti contrattuali quali ferie o permessi.
Il lavoratore in questione si rifiutò di svolgere la formazione, nonostante fosse programmata durante l’orario di lavoro.
La condotta tenuta del lavoratore era stata considerata, dalla Corte territoriale, alla stregua di una insubordinazione di rilevante gravità la quale giustificava l’applicazione della sanzione espulsiva comminatagli, quale misura proporzionata alla violazione, anche in ragione della volontarietà del comportamento posto in essere dal dipendente.
La Cassazione conferma la sanzione del licenziamento per giusta causa irrogata dal datore di lavoro.
Licenziamento giustificato per il rifiuto alla formazione.

