Licenziamento illegittimo quando non tutte le contestazioni sono accertate: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31529 del 3 dicembre 2019, affronta la questione delle conseguenze di un licenziamento illegittimo, ai sensi dell’art. 18 della legge 300/1970, nel caso in cui non tutti i fatti contestati al lavoratore siano sussistenti.
La Corte di Cassazione ha affermato che “deve ritenersi che in caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, la insussistenza del fatto si configuri solamente qualora, sul piano fattuale, possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, specularmente, secondo quanto già ritenuto, qualora si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi di carattere di illiceità”.
Nel caso di specie, la suprema corte accerta l’esistenza di due dei tre addebiti contestati, ma ritiene sproporzionato il licenziamento.
Fonte: Corte Suprema di Cassazione
Licenziamento illegittimo quando non tutte le contestazioni sono accertate: