Licenziamento e stato di disoccupazione. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17793/2020 si pronuncia in merito alla questione della permanenza dello stato di disoccupazione in caso di contestazione del licenziamento e gli esiti di possibili accordi tra datore di lavoro e lavoratore in merito alla stessa.
Nel caso di specie, il tribunale aveva dichiarato illegittima la clausola apposta e riconosciuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni spettanti dalla data di costituzione in mora.
Il lavoratore aveva, invece, optato per una transazione con il riconoscimento di una somma a titolo di danno non patrimoniale.
Per la Corte di Cassazione, ciò che rileva è lo stato di disoccupazione all’atto risolutivo del rapporto di lavoro e la mancata opposizione ad esso del lavoratore sono circostanze che non rendono automatica l’indennità di disoccupazione come indebita.
Lo stato di disoccupazione deve essere valutato al momento al momento dell’atto risolutivo, non rilevando il fatto che il lavoratore non abbia portato avanti una causa a lui favorevole.
Pertanto, la Cassazione ribadisce un principio già consolidato (cfr. Cass. n. 28295/2020) per cui è sostanzialmente irrilevante ai fini dello stato di disoccupazione la semplice contestazione in via giudiziale della legittimità del licenziamento.
Licenziamento e stato di disoccupazione

