Licenziamento del lavoratore che utilizza materiali aziendali per motivi propri. Con l’ordinanza 35399 del 1° dicembre del 2022, la cassazione conferma sentenza della corte d’appello che ha stabilito la possibilità da parte del datore di lavoro di licenziare per giusta causa un lavoratore che abbia utilizzato, durante l’orario di lavoro, materiali aziendali al fine di costruire oggetti per uso proprio.
Il prestatore era venuto meno al dovere fondamentale di tenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie e di non utilizzare materiale aziendale per propri interessi. Senza contare che lo stesso dipendente aveva anche coinvolto e distratto un collega dal suo lavoro ordinario, per verniciare il manufatto, oltre ad aver occultato il bene nell’armadietto personale. Il tutto legittimava il licenziamento per giusta causa, risultando, la sanzione intimata, proporzionata all’illecito disciplinare.
Nel far ciò la cassazione conferma le soluzioni delle sentenze di primo e di secondo grado che, seppur seguendo linee differenti sono arrivate allo stesso risultato.
Il lavoratore ricorre in cassazione per due motivi: il primo non è fondato in quanto il giudicato interno può fondarsi solamente su elementi indipendenti che risolvano una questione autonoma e non è questo il caso.
Il secondo motivo nel quale il lavoratore afferma che il giudice territoriale non abbia preso in considerazione la prova testimoniale della figlia, secondo lui fondamentale per avere una risoluzione differente. Il giudice ritiene questo motivo inammissibile in quanto nell’art. 360 richiamato dal ricorrente si fa riferimento solo ai fatti e non alle questioni o punti tra cui le argomentazioni difensive.
Per questo la corte di cassazione rigetta la domanda e conferma il licenziamento individuale del lavoratore.
Licenziamento del lavoratore che utilizza materiali aziendali per motivi propri.

