Licenziamento del lavoratore che si rifiuta di servire un cliente senza mascherina. Il tribunale di Arezzo mediante sentenza n. 9 del 13 gennaio 2021 si è espresso ritenendo illegittimo il licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di svolgere il proprio lavoro in qualità di cassiere nei confronti di un cliente, che a sua volta si era rifiutato di indossare la mascherina nonostante fosse stato richiamato.
A seguito di questo fatto il datore di lavoro, lamentando sia un danno di immagine aziendale sia un mancato adempimento delle direttive aziendali, procedeva a licenziare il lavoratore.
Il tribunale competente, affermando che l’azione del dipendente non era altro che l’esercizio di un proprio diritto a svolgere il proprio lavoro in completa sicurezza, precisando che nessun obbligo contrattuale era stato violato, dichiarava illegittimo il licenziamento.
Licenziamento del lavoratore che si rifiuta di servire un cliente senza mascherina

