L’esonero contributivo per parità di genere. L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 introduce un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro di aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Le domande per ottenere lo sgravi contributivo del 1% devono essere inviate telematicamente all’INPS con i seguenti informazioni: dati identificativi dell’azienda, retribuzione media mensile stimata, aliquota datoriale media stimata, forza aziendale media stimata, dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità̀ di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi e il periodo di validità̀ della certificazione di parità̀ di genere.
L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 € annui. Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità̀ di validità̀ della certificazione della parità̀ di genere.
L’esonero contributivo per parità di genere.

