Legittimo il licenziamento in caso di utilizzo del permesso sindacale per fini personali. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26198 del 6 settembre 2022, ha stabilito che l’indebito utilizzo del permesso sindacale ex art. 30 della L 300/70 (Statuto dei Lavoratori), utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa.
Con la suddetta sentenza i giudici di legittimità hanno affermato che la condotta del lavoratore configura un’ipotesi di abuso del diritto, poiché il rilievo disciplinare non censura solamente l’assenza ingiustificata del dipendente, ma contesta anche l’utilizzo improprio del permesso sindacale.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso che non è possibile ricondurre tale condotta contestata alle norme del CCNL applicato, le quali puniscono con sanzione conservativa l’assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro. In tal modo hanno qualificato tale condotta come un vero e proprio abuso del diritto, il quale ha creato una lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

