Legittimità licenziamento collettivo limitato ad alcune sedi. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12040/2021 si è pronunciata in merito ad un licenziamento collettivo promosso da una società e limitato ad alcune unità aziendali situate a Roma e a Napoli, per motivi legati alla distanza di tali sedi rispetto alle altre unità aziendali e alla infungibilità delle mansioni degli addetti delle medesime unità.
La Suprema Corte ha convalidato la decisione presa dalla Corte d’appello di Roma, la quale aveva accertato la validità della comunicazione preventiva inviata dalla società ai requisiti previsti dall’art. 4 della legge n. 223/1991.
La Cassazione ha sottolineato che la cessazione dell’attività è una scelta dell’imprenditore nell’esercizio delle libertà di impresa ex art. 41 della Costituzione. Di conseguenza, è legittimo circoscrivere il licenziamento ad una sola parte dei lavoratori appartenenti all’organico aziendale quando il progetto di ristrutturazione si riferisce in modo esclusivo a una o più unità produttive, sempreché nella comunicazione vangano menzionate le ragioni tecnico- produttive e organizzative della limitazione.
Nel case in esame, infatti, l’azienda aveva delimitato il progetto di ristrutturazione e ridimensionamento aziendale ad alcune unità produttive, indicando precisamente le ragioni ostative ad una estensione della comparazione al personale impiegato presso le unità non coinvolte dal progetto.
Legittimità licenziamento collettivo limitato ad alcune sedi

