Legittime le comunicazioni sindacali tramite email aziendale. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7799 del 17/03/2023, ha affermato che la distribuzione di comunicati a contenuto sindacale mediante la posta elettronica aziendale deve ritenersi consentita solamente se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale.
Secondo i giudici di legittimità, l’evoluzione delle modalità di comunicazione avvenuta negli ultimi anni deve far ritenere comprese nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica.
Ne consegue che l’inoltro di comunicazioni sindacali nei luoghi di lavoro tramite posta elettronica azienda, essendo assimilabile ad attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della I. n. 300 del 1970 e, pertanto, deve ritenere consentita solamente se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale.
Legittime le comunicazioni sindacali tramite email aziendale.

