L’articolo 11 del DDL di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina del cosiddetto “regime dei nuovi residenti”, previsto dall’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Il comma 1 modifica i limiti dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi di fonte estera da parte dei soggetti che aderiscono al regime agevolato:
- l’imposta sostitutiva annuale passa da 200.000 euro a 300.000 euro;
- per ciascun familiare, l’importo aggiuntivo annuo passa da 25.000 euro a 50.000 euro.
Tali importi rappresentano la sostituzione integrale dell’IRPEF e delle addizionali dovute sui redditi prodotti all’estero durante il periodo di validità del regime (massimo 15 anni).
Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

