Relativamente al triennio 2025-2027, la Legge di Bilancio ha confermato il dimezzamento dell’aliquota per i premi di risultato dalla Legge di stabilità per l’anno 2016.
La detassazione dei premi di produttività ha assunto una forma ben definita grazie alla Legge 208/2015, che ha ridisegnato il panorama normativo in merito alla possibilità di applicare un’imposta sostitutiva. Tale imposta è stabilita generalmente al 10%, ma le leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 hanno ridotto questa aliquota al 5%.
La Legge 207/2024 continua su questa strada, riconoscendo i benefici derivanti dalla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva. I dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, testimoniano un notevole incremento dei contratti di secondo livello volti a riconoscere premi legati agli obiettivi raggiunti.
Per comprendere correttamente l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è utile rifarsi alla disciplina generale degli articoli 182 e seguenti della Legge 208/2015, nonché al concetto di produttività, che risulta fondamentale per poter usufruire della detassazione.
L’articolo 1, comma 182 della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che l’aliquota sostitutiva può essere applicata a coloro che non rinunciano espressamente ad essa e per premi che non superano i 3.000,00 € lordi su base annua. Inoltre, la detassazione è valida per chi, nell’anno precedente, ha conseguito un reddito non superiore a 80.000,00 €.
I premi devono essere di importo variabile e la loro corresponsione deve essere vincolata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
I premi devono essere di importo variabile e la loro corresponsione deve essere vincolata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Un aspetto importante della normativa riguarda il legame tra premi di produttività e welfare. In particolare, i contratti collettivi di secondo livello possono prevedere la trasformazione dei premi di produttività in welfare. In tal caso, le somme premiali vengono assoggettate alla normativa dell’articolo 51, con la possibilità di scegliere il paniere di welfare da parte del lavoratore.
Il comma 184-bis rafforza tale concetto, prevedendo che le somme destinate alla previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e cessione di azioni non contribuiscano a superare le soglie oltre le quali scatta l’assoggettamento fiscale e contributivo, se provenienti dalla trasformazione del premio di risultato in welfare.
La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è legata al fatto che gli obiettivi per i premi devono essere stabiliti attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello.

