Premio di assicurazione professionale: deducibilità e irrilevanza del riaddebito
In merito al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale del premio assicurativo per rischi professionali versato da un’associazione professionale e successivamente riaddebitato pro quota agli altri assicurati (professionisti e società coinvolti nella polizza collettiva).
La questione si inserisce nel nuovo quadro delineato dal principio di onnicomprensività dell’art. 54 del TUIR, secondo cui sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, tutte le somme percepite e le spese sostenute in relazione all’attività artistica o professionale, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha precisato che le somme incassate dall’Associazione a titolo di “ribaltamento” del premio assicurativo (ossia la quota riaddebitata agli altri assicurati) non costituiscono proventi rilevanti ai fini del reddito professionale, in quanto non direttamente riconducibili all’attività artistica o professionale esercitata. Pertanto, tali importi non devono essere inclusi nel reddito di lavoro autonomo dell’associazione.
Per quanto riguarda, invece, la deducibilità del premio assicurativo versato dall’Associazione, l’Agenzia stabilisce che essa potrà defalcare esclusivamente la quota effettivamente rimasta a suo carico, ossia quella non oggetto di successivo riaddebito ai singoli assicurati. In altre parole:
- la quota riaddebitata agli altri soggetti è fiscalmente irrilevante e non dà luogo a deduzione;
- la quota effettivamente sostenuta dallo studio è deducibile ai fini della determinazione del reddito.
Questo approccio, coerente con il principio di correlazione tra costi e ricavi, conferma che le spese sostenute nell’interesse proprio e non riattribuite a terzi rappresentano l’unica componente deducibile nel reddito professionale, mentre i costi riversati ad altri soggetti non generano effetti fiscali.

