Interessi attivi da conto corrente: natura e trattamento fiscale
In relazione al primo quesito formulato dall’associazione professionale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento puntuale circa la corretta qualificazione fiscale degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario intestato all’associazione stessa. Con riferimento alla nuova formulazione dell’articolo 54 del TUIR, in vigore dal 2024, e in particolare al comma 3-bis, introdotto dalla riforma, l’Agenzia ha precisato che tali interessi non rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.
Più precisamente, gli interessi bancari, anche se generati nell’ambito dell’attività professionale, devono essere qualificati come redditi di capitale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 44, comma 1, lettera a) del TUIR, che include tra tali redditi gli “interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”. Ne deriva che tali somme non concorrono alla formazione del reddito professionale imponibile ai fini IRPEF, in quanto escluse dall’ambito di applicazione del principio di onnicomprensività introdotto per i redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della tassazione, l’Agenzia conferma che tali interessi, anche se percepiti da una associazione professionale tra commercialisti, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600/1973. La ritenuta, in quanto definitiva, estingue l’obbligazione tributaria su tali redditi, che non devono quindi essere ulteriormente dichiarati né inclusi nel reddito dell’associazione.
In sintesi, a partire dal 2024, gli interessi attivi su conti correnti bancari, pur riferibili a soggetti che esercitano attività professionali, non costituiscono più componente rilevante del reddito di lavoro autonomo, ma restano integralmente inquadrati come redditi di capitale, con tassazione separata e definitiva alla fonte.

