Con la nota 7427 del 21 agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria nel caso di violazione degli obblighi derivanti dall’utilizzo delle prestazioni occasionali.
Anzitutto, l’Ispettorato ricorda quanto prevede l’articolo 54 bis comma 20 del D.Lgs. n. 50/2017, secondo cui:
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Premesso quanto sopra l’Ispettorato specifica che il parametro di quantificazione della sanzione è costituito dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro