19 Maggio 2024

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Lavoratori somministrati e diritti sindacali

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all’UGL (Unione Generale del Lavoro) Agroalimentare in merito al Contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare ai lavoratori somministrazioni in relazione all’esercizio dei diritti sindacali.

Nel caso veniva richiesto tramite interpello quali disposizioni potessero trovare applicazione: se le disposizioni previste dal CCNL dell’agenzia di somministrazione oppure quelle del contratto adottato dall’impresa utilizzatrice.

Come ricordato dal ministero  il datore di lavoro del lavoratore somministrato è l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa durante tutto il periodo della missione si svolge nell’interesse dell’utilizzatore sotto il controllo e la direzione di quest’ultimo.

Sulla base della scissione della titolarità giuridica del rapporto di lavoro e l’effettiva utilizzazione della prestazione, il ministero del Lavoro ha affermato che in linea generale il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è quello applicato dall’agenzia di somministrazione.  

Durante l’intero periodo della missione, la disciplina applicabile al lavoratore viene poi  integrata dalle previsioni del CCNL adottato dall’azienda utilizzatrice. 

Con particolare riferimento ai diritti sindacali, il comma 2  dell’art. 36 del d.lgs. 81/2015, dispone il diritto per il lavoratori somministrati a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 

Il ministero ha quindi stabilito che anche in questo caso bisogna  far riferimento al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione in qualità di datore di lavoro e poi bisogna consentire al lavoratore ‘’di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore”.

Lavoratori somministrati e diritti sindacali.

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