Lavoratori in malattia: quali termini per chiedere la NASPI.
Con messaggio n. 4211 del 2019, l’INPS chiarisce i termini e le modalità di sospensione del trattamento di malattia a seguito della presentazione della domanda di indennità NASPI, sia nell’ipotesi di evento di malattia insorto prima, sia nel caso in cui lo stesso occorra dopo, alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato; in questi casi è necessario tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro.
Nel caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, si distingue tra evento:
- Insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo par alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua
- Insorto durante il rapporto di lavoro che si protrae oltre la cessazione dello stesso; in questa ipotesi il termine per la presentazione della domanda di NASPI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio
L’istituto sottolinea che quando l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, ad esempio per i lavoratori subordinati per i quali non è prevista, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, decorre secondo le regole ordinarie.
Lavoratori in malattia: quali termini per chiedere la NASPI

