Il decreto 26 maggio 2016, attuativo del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, è stato pubblicato dal Ministero delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016.
Per tali lavoratori, che trasferiscono la loro residenza in Italia, il reddito soggetto ad imposizione fiscali è pari al 70% del reddito prodotto nel territorio dello Stato, alle seguenti condizioni previste dal decreto:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
Accedono al nuovo beneficio anche:
- i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
- i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Si ricorda, tuttavia, che il comma 4 dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 ha chiarito che i soggetti di cui sopra (punti 1 e 2) che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni agevolative contenute nella stessa legge (con facoltà di optare per le nuove disposizioni contenute nel decreto in commento).
Fonte: Gazzetta Ufficiale