L’attività sindacale violenta è esclusa dal reato di associazione a delinquere. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21400 del 23/05/2023, ha stabilito che l’attività sindacale svolta con modalità violente non rientra nel reato di associazione a delinquere nei casi in cui vengono perseguiti gli obiettivi tipici di qualsiasi associazione sindacale.
Gli Ermellini, nel confermare la pronuncia del Tribunale, hanno escluso la sussistenza del delitto associativo in quanto il fine dell’associazione contestata dall’accusa non sarebbe stato la commissione di reati di violenza privata, ma il conseguimento degli scopi tipici di qualsiasi associazione sindacale. L’eventuale programma criminale tende a confondersi con le specifiche finalità del sindacato rendendo difficile comprendere quando la condotta dei singoli sindacalisti accusati sia finalizzata a interessi personali di profitto e potere, e quando invece rappresenti una lotta, anche se dura, per ottenere migliori condizioni di lavoro.
Secondo la Corte è possibile configurare un’associazione a delinquere tra individui che svolgono attività sindacale, a condizione che tale attività superi i limiti imposti dall’esercizio legittimo dei diritti sindacali sanciti dalla Costituzione.
L’attività sindacale violenta è esclusa dal reato di associazione a delinquere.

