La restituzione del contributo addizionale ASpI dopo le modifiche della Legge di Stabilità

Ai fini di interesse, è utile ricordare che il contributo addizionale ASpi, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applica, per i periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2013, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Sono esclusi dal campo di applicazione del contributo le seguenti categorie di lavoratori:

  • i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali previste dal D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Con finalità premiante, il Legislatore ha previsto, una volta decorso il periodo di prova, la restituzione del contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Nell’originaria formulazione dell’art. 2, comma 30 della L. n. 92/2012, tale restituzione poteva avvenire nei limiti delle ultime sei mensilità.

Proprio su tale assetto è intervenuto il comma 135 della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), il quale prevede, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la soppressione del suddetto limite.

Per effetto della novella legislativa, Il contributo addizionale ASpI potrà, dunque, essere recuperato per intero dal datore di lavoro che trasformi a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2014 in poi, un precedente contratto a termine.

A fronte del tenore letterale del comma 135 della Legge di stabilità, che fa riferimento alle sole trasformazioni, problemi interpretativi sorgono in relazione al rimborso del contributo in caso di riassunzione del lavoratore entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

L’Inps, nel punto 2.1, della circolare n. 15/2014, sottolinea come il recupero sia possibile senza limite solo nel caso di trasformazione del rapporto, mentre permane il limite di 6 mensilità nel caso di stabilizzazione successiva alla cessazione del rapporto a termine. Restiamo in attesa di una presa di posizione del Ministero del Lavoro che potrebbe aprire ad altri scenari interpretativi.

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