5 Ottobre 2024

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Jobs Act: il tramonto dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Lo schema di decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, approvato Il 20 febbraio 2015 dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge delega n. 184/2014, apporta numerosi cambiamenti a molte fattispecie contrattuali, tra cui i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sembrano prossimi all’estinzione. Analizziamo insieme le novità

Già da tempo, dopo la pubblicazione della legge delega in Gazzetta, giravano voci circa il possibile tramonto delle collaborazioni a progetto, ma forse nessuno ci credeva veramente in quanto questo tipo di contratto è ampiamente utilizzato, e non di rado in maniera distorta.

Adesso, dopo il rilascio dello schema di decreto sul riordino delle tipologie contrattuali, queste perplessità non hanno più motivo di esistere in quanto, ai sensi dell’art. 47 del citato schema di decreto “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Si assiste quindi a un cambio di rotta epocale da cui traspare la volontà del Governo di ridurre al minimo storico le alternative al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Comunque, non tutti i rapporti di collaborazione in corso al 1 gennaio 2016 saranno convertiti in lavoro subordinato in quanto, ai sensi dell’art. 47 comma 2 dello schema di decreto, sono esclusi dalla nuova disciplina:

  1. le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  2. le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  3. le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Sono salvi da possibili conversioni, in attesa dell’imminente riordino, anche i rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Inoltre, lo schema di decreto prevede un “premio” per i datori di lavoro che assumono, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dello stesso ed il 31 dicembre 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e persone titolari di partita IVA.

Nello specifico, l’assunzione dei soggetti di cui sopra comporta, per il datore di lavoro, l’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.

Questi benefici però spettano soltanto a condizione che:

  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  2. nei dodici mesi successivi all’assunzione, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Infine, a tutela dei rapporti di collaborazione in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l’art. 49 prevede che le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.(redazione 7grammilavoro.com – Ernesto Guido)

Si rammenta che queste norme non sono ancora operative, nell’attesa che si pronuncino le commissioni parlamentari.

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