Istruzioni UNIEMENS per fondo di solidarietà. Con la circolare INPS n.1 del 2020 l’istituto fornisce le istruzioni tecniche per compilare, nel modo corretto, il flusso UNIEMENS nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (assegno ordinario) dei dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito.
Le nuove istruzioni nascono dalla necessità di adeguare le modalità di conguaglio del Fondo a quelle seguite dagli altri fondi di solidarietà, così come descritte dalla circolare INPS del 15 novembre 2017.
Sulla base delle previsioni di legge le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro stesso. Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà per conto del fondo di solidarietà, l’assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto e dopo aver ricevuto l’autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito al momento del versamento della contribuzione obbligatoria.
Per tutte le istanze presentate dal 1° marzo 2020 i datori di lavoro o gli intermediari dovranno associare all’istanza un codice identificativo, da richiedere obbligatoriamente, al momento della presentazione on line della domanda, mediante l’apposta funzionalità “inserimento ticket”.
I datori di lavoro dovranno seguire le seguenti modalità di compilazione del flusso Uniemens:
- indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo
- Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>
- L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi
- Nell’elemento <IdentEventoCIG> va identificato il codice identificativo, ovvero il Ticket espresso in 16 caratteri alfanumerici. Tale ticket verrà poi associato con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà per il personale del credito sono:
- AOR (Assegno ordinario)
- ASR (Assegno ordinario per contratto di solidarietà)
Le posizioni contributive che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice autorizzazione “3D” avente il significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 83486/2014.
Per l’esposizione, sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relativa a ciascuna domanda di assegno autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>. Inoltre, nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciato dall’INPS, negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici:
- A101 (ctr. Addizionale su assegno ordinario)
- A102 (ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà)
- L001 (Conguaglio assegno ordinario)
- L002 (Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà)
Istruzioni UNIEMENS per fondo di solidarietà

