Con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per consentire il corretto versamento dell’IRES premiale, la nuova imposta ridotta al 20% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
La misura, di carattere agevolativo e temporaneo, mira a favorire la capitalizzazione delle imprese e a stimolare investimenti produttivi e tecnologici nel corso del periodo d’imposta 2025. In particolare, l’agevolazione prevede una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota ordinaria IRES, che passa dal 24% al 20%, a beneficio delle società che rispettano specifici requisiti legati al reinvestimento degli utili e all’incremento occupazionale.
La risoluzione rappresenta l’ultimo passo attuativo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025, che aveva demandato all’Amministrazione finanziaria il compito di definire le modalità operative di versamento dell’imposta agevolata.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’IRES premiale
Con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dal Decreto MEF dell’8 agosto 2025, istituendo i codici tributo necessari per il versamento dell’IRES premiale al 20%.
La risoluzione definisce in modo puntuale le modalità operative di compilazione dei modelli di pagamento F24 e F24 Enti Pubblici (F24 EP), assicurando così l’uniformità dei versamenti e la corretta imputazione delle somme relative all’imposta ridotta.
In particolare, per i contribuenti soggetti al modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
| Codice tributo | Denominazione completa | Tipologia di versamento |
| 2048 | “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione” | Acconto |
| 2049 | “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo” | Saldo |
I codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, riportando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (formato AAAA).
Per il codice tributo 2049 (saldo), in caso di pagamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere compilato nel formato NNRR – dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione, deve essere indicato “0101”.
Per gli enti pubblici, tenuti a utilizzare il modello F24 EP, sono stati istituiti i corrispondenti codici tributo:
| Codice tributo | Denominazione completa | Tipologia di versamento |
| 204E | “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione” | Acconto |
| 205E | “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo” | Saldo |
Per tali versamenti, i codici devono essere indicati nella sezione “Erario (valore F)”.
Il campo “riferimento A” è utilizzato solo per il codice 205E (saldo), per indicare la rateazione (NNRR) o “0101” in caso di pagamento in unica soluzione;
il campo “riferimento B” deve riportare l’anno d’imposta in formato AAAA.
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere compilati.
Con l’istituzione di questi codici, l’Agenzia completa il quadro operativo dell’IRES premiale, consentendo a imprese ed enti di effettuare correttamente i versamenti a partire dai termini ordinari previsti per gli acconti e i saldi dell’imposta sui redditi delle società.
Fonte: Edotto day

