Interpello su sorveglianza sanitaria e funzioni del medico competente

La Commissione per gli Interpelli, con l’interpello n. 8/2015, ha di recente risposto a due quesiti, posti dalla CISL, in materia di sorveglianza sanitaria, e svolgimento del ruolo di medico competente.

Il primo quesito è il seguente:

“se ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è gia soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiai lavoratore che svogle la propria attività nell’ambiente nel quale in medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo.

Con riferimento al suddetto quesito la risposta del Ministero è stata la seguente:

“la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a soveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavoratorivi”.

Con il secondo quesito la CILS ha invece chiesto se “[…]il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.

Di seguito la risposta della Commissione:

“In merito al secondo quesito, […] la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba esere estesa a tutti  quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.

Fonte: Ministero del Lavoro

In Primo Piano

Continua a leggere

Aumentano le morti sul lavoro nell’UE

Bruxelles – Nel 2024 sono morte 3.367 persone in incidenti sul lavoro nell’Unione europea, 45 in più rispetto all’anno precedente, con un aumento dell’1,4 per cento. È quanto emerge dagli ultimi dati di Eurostat, secondo cui nello stesso anno...

Minacce e attacchi informatici sul posto di lavoro per tre lavoratori su quattro nell’UE

Bruxelles – Tre dipendenti su quattro nell’Unione europea si sono scontrati con e-mail, messaggi o link sospetti sul luogo di lavoro. Sono i dati che emergono da un nuovo sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi (30 settembre) dalla Commissione europea. Condotto...

How is the Mediterranean changing?

Spanish scientists and researchers from Europe and the US compiled data from 46 oceanographic campaigns carried out between 1976 and 2018 to study changes in the Mediterranean and the impact of climate change. Temperature, oxygen, pH, carbon and even the...