Messaggio dell’istituto su applicazione legge 203 del 2024
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e, dunque, non si ha diritto alla Naspi.
Lo sottolinea l’Inps nel messaggio numero 639, ricordando che le disposizioni previste dalla legge n. 203 del 2024 “non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, “il datore di lavoro ha ‘obbligo di darne comunicazione alla sede territoriale dell`Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) – si legge nel messaggio – che può verificarne la veridicità”.
Il legislatore, aggiunge il messaggio dell’Inps, pone in capo al lavoratore l`onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell`assenza, bensì l`impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (per esempio perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.
Nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell`impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, ma anche nell`ipotesi in cui la sede territoriale dell`Inl accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l`effetto risolutivo del rapporto di lavoro.
Solo in questa fattispecie la sede territoriale dell`Inl provvede a comunicare l`inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, che al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via Pec ricevuta. A seguito della comunicazione della sede territoriale dell`Inl al datore di inefficacia della risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.

