INPS: requisiti per pensionamento. L’INPS, con circolare n.19/2020, rende noto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita, Ci, così come previsto dal decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze.
A seguire vengono elencanti i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità col sistema delle c.d. quote, calcolati ed adeguati in relazione agli incrementi della speranza di vita, per il biennio 2021/2022.
Pensione di vecchiaia (art. 24, co 6 e 7, del D.L. 201/2011) – requisito anagrafico
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:
| ANNO | ETA’ PENSIONABILE |
| Dal 1° gennaio 2021 Al 31 dicembre 2022 | 67 anni |
| Dal 1° gennaio 2023 | 67 anni* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, D.L. 201/2011) – requisito contributivo
Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:
| Anno | Uomini | Donne |
| Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 | 42 anni e dieci mesi (2.227 settimane) | 41 anni e dieci mesi (2.175 settimane) |
Per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2026, come indicato nella tabella precedente, i requisiti per la pensione anticipata si distinguono tra uomini e donne; nel primo caso occorrono 42 anni e dieci mesi, nel secondo 41 anni e dieci mesi.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfezione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, commi 199 – 205, L. 232/2016)
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci”di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, è il seguente:
| Anno | Requisito contributivo |
| Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 | 41 anni (2132 settimane) |
| Dal 1° gennaio 2027 | 41 anni * (2132 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Anche in questo caso, il trattamento in oggetto decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”:
anche per il biennio 2021-2022, mediante il c.d. sistema delle quote, sarà possibile andare in pensione se in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni con età anagrafica di 62 anni (fermo restando raggiungimento di quota 98, nel caso di lavoratori pubblici e privati).
Viceversa, occorrerà un requisito anagrafico di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
INPS: requisiti per pensionamento.
Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
INPS: requisiti per pensionamento.
Fonte: INPS

