INPS: quarantena scolastica. L’Inps ha pubblicato la circolare n. 116 del 2020 con sui si forniscono le istruzioni amministrative in materia al diritto di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica introdotta dal DL 111/2020.
Il congedo in questione si rivolge ai soli lavoratori dipendenti il quale deve avere:
- Un rapporto di lavoro in essere;
- Non svolgere la prestazione in modalità agile;
- Il figlio deve avere un’età inferiore ai 14 anni;
- Deve essere convivente con il figlio durante tutto il periodo della quarantena;
- Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere stato posto in quarantena da un provvedimento dell’ASL.
Il congedo si può fruire per l’intero o parte del periodo di quarantena disposta dall’ASL e in caso di proroghe o nuovi provvedimenti per lo stesso o altro figlio il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti.
Per tali periodi è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperti da contribuzione figurativa. Qualora vengano disposti più provvedimenti per uno stesso figlio o più figli che si sovrappongono, per tali periodi è dovuta un’unica indennità.
La circolare riporta anche i casi di compatibilità con altre assenze nello stesso periodo in cui l’altro genitore, per il figlio convivente, usufruisca del congedo per quarantena scolastica. Vi rientrano, ad esempio, la malattia di uno dei due genitori conviventi, la maternità/paternità quando la quarantena venga disposta per altro figlio o la fruizione delle ferie.
Mentre, risulta incompatibile con il congedo parentale negli stessi giorni, lavoro agile.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e può riferirsi a periodi antecedenti purché ricadenti nel periodo 9 settembre-31 dicembre 2020. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento disposto dalla ASL.
Fonte: INPS
INPS: quarantena scolastica

