INPS: precisazioni su prestazioni di esodo. L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3035/2020 con cui fornisce alcune precisazioni in merito alla modalità di invio e all’inserimento dei dati per il calcolo della contribuzione correlata relative alle domande di esodo.
Con un precedente messaggio, l’INPS, aveva comunicato che a partire dall’11 maggio 2020 le domande di liquidazione della prestazione di esodo (art. 4 l. 92/2012) si presentano esclusivamente online, sostituendo il modello cartaceo AP97.
Con il nuovo messaggio l’Istituto chiarisce che la piattaforma online non permette di compilare la domanda prima che sia stato validato e approvato il piano di esodo attraverso la registrazione dei dati relativi alla fideiussione e al provvedimento di accettazione della stessa.
Qualora il pagamento avvenisse in un’unica soluzione le domande possono essere presentate online solo dopo aver registrato i dati relativi alla conferma di incasso, da parte della Struttura territorialmente competente, dell’importo versato in un’unica soluzione da parte dell’azienda esodante.
Inoltre, a partire dal 1° agosto, è possibile per le aziende esodanti inserire i dati utili ai fini del calcolo della contribuzione correlata. I dati possono essere inseriti manualmente o in modalità massiva, mediante un file CSV.
In particolare, la pagina metterà a disposizione le funzioni per inserire i dati relativi a “Importo ultimi 48 mesi” e “Settimane ultimi 48 mesi” che verranno utilizzati dalla piattaforma per il calcolo della contribuzione correlata.
Fonte: INPS
INPS: precisazioni su prestazioni di esodo

