INPS: possibilita’ di richiedere la cassa integrazione con piu’ di 35°. In caso di temperature superiori a 35° gradi centigradi, le imprese potranno richiedere all’Inps il riconoscimento della cassa integrazione ordinaria, utilizzando la causale ‘’eventi meteo’’.
Le istruzioni vengono fornite dalla circolare Inps n. 139/2016 e dal messaggio Hermes Inps n. 1856/2017. Si precisa che possono essere considerate idonee, ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, anche le temperature ‘’percepite’, tenendo conto dell’attività svolta.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Secondo le disposizioni, l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solamente indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare la tipologia attività in atto nelle medesime giornate. L’impresa non è tenuta a produrre dichiarazioni di Arpal o di qualsiasi atro organismo certificato che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. Sarà l’INPS ad acquisire autonomamente d’ufficio i bollettini e a valutarne le risultanze anche in relazione all’attività lavorativa svolta.
Infine, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Ente Previdenziale riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene che sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni avvengano a fronte di temperature eccessive.
INPS: possibilita’ di richiedere la cassa integrazione con piu’ di 35°

