INPS: modifica requisito contributivo accesso DIS-coll.
La Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS, è introdotta, in via sperimentale, per la prima volta dall’articolo 15 d.lgs. 22/2015 per il solo anno 2015.
Negli anni successivi, la suddetta indennità di disoccupazione, è stata prorogata di anno in anno fino al 30 giugno 2017, quando è entrato in vigore l’articolo 7 della legge n. 81/2017 che ha reso la predetta indennità stabile.
Il messaggio INPS n. 3606 del 4 ottobre 2019, prende atto delle modifiche apportate dal d.l. 101/2019 in ordine al requisito contributivo per l’accesso all’indennità Dis-Coll. Nello specifico, il su menzionato decreto prevede che “la prestazione è riconosciuta ai soggetti che, in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti, possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento”.
Pertanto, a partire dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto legge, la Dis-Coll è riconosciuta dai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);
- possono far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
INPS: modifica requisito contributivo accesso DIS-coll.
Fonte: INPS

