INPS – Messaggio n° 2505 del 21-06-2022. L’Inps, con il messaggio n. 2505 del 21-06-2022, fornisce ulteriori precisazioni in relazione all’indennità una tantum per il lavoratori dipendenti.
L’Istituto Previdenziale specifica che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità di 200 una tantum da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in presenza di rapporti particolari (come ad esempio il part time ciclico) o se previsto nei CCNL quella erogata nel mese di luglio, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
In ogni caso, al fine dell’erogazione, il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022.
L’Inps specifica che l’indennità dovrà essere erogata da parte dei datori di lavoro anche nel caso in cui la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto sopra riportato) risulti azzerata a causa di eventi tutelati (come ad esempio in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).
Infine, l’Ente previdenziale fornisce indicazioni operative per l’erogazione dell’indennità.
Come precisato dal messaggio in esame, i datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
Inoltre, i datori di lavoro agricoli, per recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.
INPS – Messaggio n° 2505 del 21-06-2022

