INPS: istruzione operative per CIGO e CIGS. L’INPS ha emanato il messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020 con cui fornisce istruzioni in merito alla gestione delle attività successive all’emanazione di un provvedimento di CIGS di secondo grado o della variazione delle modalità di pagamento dell’integrazione salariale ordinaria successiva al rilascio dell’autorizzazione.
Il messaggio INPS prevede alcune regole amministrative da seguire.
Per quanto riguarda la CIGS si possono presentare le seguenti casistiche:
- Decreto di annullamento: deriva da un vizio di legittimità del provvedimento di emanazione originario, per la cui eliminazione è necessario un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente il precedente.
Nel caso di decreto di annullamento parziale, che comporta una riduzione del periodo originario, la Struttura territoriale dovrà modificare l’autorizzazione già emessa.
L’annullamento o la modifica avviene con un’apposita utility rilasciata nel sistema UNICO.
- Decreto di sospensione della CIGS (art. 20 DL 18/220): il Ministero adotta un unico decreto direttoriale che dispone la sospensione della CIGS in corso, indicando la sospensione con le settimane richieste di CIGO con causale COVID-19, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data fine
Al termine della CIGO, le aziende dovranno richiedere una nuova autorizzazione sul numero del decreto che ha disposto la sospensione.
- Decreto di revoca: si verifica in seguito ad una modifica della situazione di fatto che rende necessaria la variazione parziale del provvedimento stesso.
- Comunicazione integrativa di rettifica
- Decreto modifica di pagamento
In tutti questi casi la Struttura territoriale competente riceve, con obbligo di lettura, un avviso che segnala la presenza di un decreto di annullamento/revoca/rettifica/modifica.
Con riferimento alla CIGO il seguente caso:
- Modifica delle modalità di pagamento: nell’ipotesi di difficoltà finanziare dell’impresa la stessa può chiedere che sia l’INPS a provvedere al pagamento diretto dei lavoratori.
Nel caso la richiesta non avvenga in modo contestuale con la domanda di concessione dell’integrazione salariale, successiva al rilascio dell’autorizzazione e l’azienda non ha conguagliato, la struttura territoriale dovrà annullare l’autorizzazione ed emetterne una nuova.
Fonte: INPS
INPS: istruzione operative per CIGO e CIGS

