Con messaggio n. 7037 del 18 novembre 2015, l’Inps, ad integrazione di quanto previsto nel messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, si precisa che, nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 – sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
Fonte: Inps