INPS: fondo di solidarietà del settore del volo e prestazioni integrative della misura ASpI/NASpI

INPS: fondo di solidarietà del settore del volo e prestazioni integrative della misura ASpI/NASpI. Come noto, in ottemperanza al d. lgs. N. 148 del 2015, nel settore del volo è stato istituito il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo.

Il predetto Fondo, regolato dal Decreto Interministeriale n.   95269 del 2016, ha lo scopo di erogare, nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore aereo una serie di interventi e trattamenti aventi le seguenti finalità:

  • “assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa dell’ASpI/NASpI o dell’indennità di mobilità”;
  • “assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale”;
  • “prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni”;
  • “contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea”.

L’INPS con la circolare n. 89 del 17 giugno 2019, rilascia alcuni chiarimenti applicativi in merito all’operatività del Fondo e alle modalità di accesso allo stesso.

Il Decreto Interministeriale, in materia di accesso alle prestazioni del Fondo, prevede che “le domande relative alle prestazioni di mobilità devono essere presentate all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento. Ciascuna istanza dovrà essere riferita a lavoratori aventi la medesima data di licenziamento”. La circolare INPS 89/2019 precisa che, la predetta disposizione si applica esclusivamente per le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo.

PRECISAZIONI

In materia di compatibilità tra la prestazione di attività lavorativa e la percezione della prestazione integrativa della durata dell’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI, l’INPS, precisa che qualora il lavoratore percettore dell’indennità “venga assunto con contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi (…) e percepisca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (…) la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie”.

Al contrario, nel caso in cui il lavoratore percettore della prestazione integrativa della durata dell’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI “il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della prestazione integrativa”.

INPS: fondo di solidarietà del settore del volo e prestazioni integrative della misura ASpI/NASpI

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