Con il messaggio n. 3097 del 25 luglio 2017, l’Inps ricorda che con il decreto interministeriale n. 82761 del giugno 2014 è stato istituito un fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito per il personale del credito cooperativo.
Il fondo ha l’obiettivo di erogare prestazioni a sostegno del reddito in relazione a processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea del lavoro.
Con la delibera n. 2 dell’11 aprile 2014 viene precisato che al fine di garantire un adeguato utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo, le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, presentate a decorrere del 1 gennaio 2017, non possono riguardare eventi superiori a 12 mesi.
Si specifica inoltre che tali domande saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria spettante all’azienda dalla data di iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.
Fonte: Inps