INPS: esonero contributivo alternativo alla CIG. L’Inps con il messaggio n. 4781/2020 interviene nuovamente per integrare alcune precisazioni già effettuate con il messaggio n. 4487/2020 in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
In particolare, l’Inps specifica quanto segue ai fini di un coretto utilizzo dell’esonero in commento.
Innanzitutto, i datori di lavoro per poter usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali devono inoltrare all’Inps, tramite il canale “Contatti” del Cassetto previdenziale, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione 2Q. Dovranno essere dichiarate le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno, la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, la contribuzione a carico del datore di lavoro e l’importo dell’esonero.
A seguito della richiesta di attribuzione del codice, le Strutture Territoriali effettueranno i controlli per verificare che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o sia presente almeno un’autorizzazione riferita ai trattamenti di cassa integrazione.
L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre per un massimo di quattro mesi dal mese di competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020. Fonte: Inps
INPS: esonero contributivo alternativo alla CIG

