L’Inps con la circolare n. 49/2019 ha recepito quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 232 dello scorso 7 dicembre 2018 con cui la stessa Corte aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
In base alle nuove istruzioni fornite dall’istituto, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non convive con il genitore in situazione di disabilità grave potrà godere del congedo a condizione che tale convivenza si instauri successivamente.
Fonte: Inps