Le nuove indicazioni riguardano i professionisti che, nel corso della propria carriera, hanno versato contributi sia alla Gestione separata Inps sia alle Casse professionali istituite ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
La ricongiunzione puo’ essere esercitata sia in uscita dalla Gestione separata verso gli Enti privati, sia in entrata verso la Gestione separata, nel rispetto dei principi di parita’ di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
La ricongiunzione verso la Gestione separata riguarda esclusivamente l’intera contribuzione ancora disponibile e non e’ ammessa in forma parziale. Sono, quindi, esclusi i periodi gia’ utilizzati per il conseguimento di una pensione e quelli riferiti a fasi precedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo nella Gestione separata (1 aprile 1996).
La circolare dell’Istituto recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n.26039/2019), riconoscendo il diritto alla ricongiunzione ai sensi della legge n. 45 del 1990 e fornendo indicazioni puntuali sui criteri di determinazione dell’onere, sulle modalita’ di accredito dei periodi ricongiunti e sugli effetti ai fini del diritto e della misura della pensione.
Nello specifico, per i periodi valutati nel sistema contributivo, l’onere di ricongiunzione e’ determinato secondo il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda alla retribuzione di riferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di ricongiunzione gia’ presentate e non ancora definite alla data di pubblicazione della circolare. Tenuto conto, inoltre, delle diverse fattispecie applicative che potranno configurarsi, saranno fornite ulteriori indicazioni operative con successivi messaggi.
Con questo intervento, l’Istituto assicura maggiore certezza normativa, uniformita’ di trattamento e coerenza applicativa, offrendo un quadro chiaro e aggiornato a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori interessati.
E’ possibile consultare la circolare n.
15 del 9 febbraio sul sito istituzionale www.inps.it.
L’Adepp, l’associazione delle Casse di previdenza private, esprime “apprezzamento” per la nuova circolare Inps sulle ricongiunzioni, ma richiama l’Istituto pubblico al rispetto dei diritti dei professionisti. “Ci auguriamo che tutte le domande di ricongiunzione già presentate dai nostri iscritti vengano accolte o ripescate, senza che ci sia bisogno di ricorrere al contenzioso”, dichiara il presidente dell’organismo degli Enti e dell’Enpam (medici e dentisti) Alberto Oliveti.
In un comunicato dello scorso anno, si ricorda, “il ministero del Lavoro aveva già annunciato che “da oggi” (21 novembre 2025) era possibile chiedere il trasferimento dei contributi dalla gestione separata Inps alla propria Cassa professionale”, e “in questi 80 giorni, a dispetto delle indicazioni del ministero, che ringraziamo, le sedi locali dell’Inps hanno continuato a respingere le domande di ricongiungimento fatte pervenire dagli Enti nostri associati”.
“Ci aspettiamo – prosegue Oliveti – che venga rispettata la pari dignità della funzione pubblica da noi svolta in virtù dell’articolo 38 della Costituzione. Non accetteremo che i diritti dei professionisti nostri iscritti vengano lesi”.
La circolare Inps del 9 febbraio 2026, ricorda l’Adepp, riporta, infatti, che le disposizioni fornite “si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione”, e “l’Inps, invece, lascia intendere che le domande presentate prima del 9 febbraio verranno valutate solo se non sono state ancora definite o in caso di ricorso. L’associazione chiede che vengano ripescate automaticamente anche quelle che l’Inps ha rigettato”, termina la nota.
Fonte: Ansa

