23 Aprile 2024

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INPS: chiarimenti decontribuzione sud

INPS: chiarimenti decontribuzione sud. L’INPS con il messaggio n. 72/2021 interviene in merito all’esonero introdotto dall’articolo 27 del D.L. agosto n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020 c.d. “Decontribuzione Sud”.

Il messaggio si riferisce in particolari ai riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e all’applicabilità alle tredicesime mensilità.

La “Decontribuzione Sud” consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi spettanti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale agevolazione viene riconosciuta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 per quei rapporti di lavoro in essere presso aziende con sede legale o unità operativa nelle regioni c.d. svantaggiate.

Per quanto riguarda il rapporto di somministrazione questo viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione la quale riveste la qualifica formale di datore di lavoro richiesta dalla disposizione normativa sull’esonero in commento ai fini del riconoscimento dello stesso.

È l’Agenzia di somministrazione a adempiere all’obbligo retributivo e previdenziale e l’utilizzatore ne è responsabile in solido. Pertanto, il beneficio in oggetto non viene riconosciuto qualora il lavoratore in somministrazione sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio.

Di conseguenza per il legittimo riconoscimento dello sgravio ciò che rileva è la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

L’Istituto chiarisce, inoltre, l’esonero in questione si applica anche alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020 ma esclusivamente ai ratei maturati nel trimestre di fruizione dell’esonero ottobre-dicembre 2020.

Di conseguenza, i datori di lavoro che avessero calcolato l’esonero sull’intera tredicesima procederanno alla rideterminazione dell’importo (considerando solo il trimestre ottobre-dicembre 2020). Il maggior importo considerato potrà essere restituito con l’Uniemens di competenza gennaio 2021.

A tal fine, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito> nell’elemento <CausaleADebito> il codice “M317” con il significato di “Restituzione quota eccedente esonero art. 27 D.L. 104/2020”.

Fonte: Inps

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